L’art. 19 del DL “Liquidità” (DL 23/2020) prevede la facoltà (manifestata attraverso la non indicazione in fattura dell’ammontare della ritenuta) di non assoggettamento a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti nei confronti di:
In altre parole, il sostituto d’imposta qualora il percipiente ha tutti i predetti requisiti (e non esponga in fattura la ritenuta) non effettua la ritenuta d’acconto e non effettua ovviamente il relativo versamento.
Le ritenute non operate andranno versate da parte del percipiente entro il 31 luglio in unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio (con un codice tributo ad hoc in fase di istituzione.