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Non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni

Non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni

L’art. 19 del DL “Liquidità” (DL 23/2020) prevede la facoltà (manifestata attraverso la non indicazione in fattura dell’ammontare della ritenuta) di non assoggettamento a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti nei confronti di:

  1. percipienti titolari di reddito da lavoro autonomo (commercialisti, avvocati, consulenti lavoro, ecc.) e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con i seguenti requisiti:
  2. con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo;
  3. con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo;
  4. per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020;
  5. che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In altre parole, il sostituto d’imposta qualora il percipiente ha tutti i predetti requisiti (e non esponga in fattura la ritenuta) non effettua la ritenuta d’acconto e non effettua ovviamente il relativo versamento.

Le ritenute non operate andranno versate da parte del percipiente entro il 31 luglio in unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio (con un codice tributo ad hoc in fase di istituzione.


Andrea Delfino