Data 24/1/2018
La circolare 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito come interpretare le modifiche normative in materia di detrazione Iva che si riepilogano di seguito. Pertanto, la nostra precedente mail (qui sotto) si intende integralmente superata.
L’art. 2, co. 1, del D.L. 50/2017 ha riformulato il secondo periodo dell’art. 19, co. 1, del D.P.R. 633/1972, stabilendo che – a decorrere dalle fatture emesse dal 1/1/2017 – “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati
(i) sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (da parte dell’Erario) ed
(ii) è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
L’Iva diviene esigibile (da parte dell’Erario):
§ per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione;
§ per le cessioni di beni immobili, al momento del relativo atto di acquisto;
§ per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento
È stato variato anche l’art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972, disponendo che le fatture (e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, progressivamente numerate) devono essere annotate “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno)”
Riepilogando:
l’AE (cfr. Circ.1/2018) ha chiarito che il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono
verificati i seguenti 2 requisiti:
1.- effettuazione dell’operazione (per cessioni di beni: consegna/spedizione; per prestazioni di servizi: pagamento);
2.- ricevimento della fattura d’acquisto (e registrazione della fattura nel registro acquisti).
Valgano i seguenti esempi:
|
Esempio 1 |
Esempio 2 |
Esempio 3 |
Esempio 4 |
Effettuazione operaz. (data fattura) |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Ricezione fattura |
2017 |
2018 |
entro 30/4/2019 |
entro 30/4/2019 |
Registrazione fattura |
2017 |
2018 |
entro 30/4/2019 (ma con riferimento all’anno 2018): istituire sezionale |
post 30/4/2019:Iva indetraibile [*] |
Dichiarazione Iva |
IVA 2018 |
IVA 2019 |
IVA 2019 |
IVA 2020 |
Note |
IVA 2018 per anno 2017 |
IVA 2019 per anno 2018 |
IVA 2019 per anno 2018 |
IVA 2020 per anno 2019 |
Contabilità |
= |
Fatture da ricevere 2017 |
Fatture da ricevere 2017 |
Fatture da ricevere 2017 |
[*] in questo caso l’Iva potrebbe essere detratta mediante dichiarazione integrativa mediante ravvedimento operoso sulla sanzione del 90% dell’Iva (art.6, c.1, D.Lgs.471/1997) |
Pertanto, si raccomanda di attivarsi per la richiesta ai propri fornitori di tutte le fatture 2017 (per evitare di incorrere nella impossibilità di detrarre l’Iva relativa).