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Limitazioni alla detrazione Iva sulle fatture 2017 alla luce della Circolare AE n.1/2018

Limitazioni alla detrazione Iva sulle fatture 2017 alla luce della Circolare AE n.1/2018

Data 24/1/2018

La circolare 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito come interpretare le modifiche normative in materia di detrazione Iva che si riepilogano di seguito. Pertanto, la nostra precedente mail (qui sotto) si intende integralmente superata.

L’art. 2, co. 1, del D.L. 50/2017 ha riformulato il secondo periodo dell’art. 19, co. 1, del D.P.R. 633/1972, stabilendo che – a decorrere dalle fatture emesse dal 1/1/2017 – “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati

(i)                 sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (da parte dell’Erario) ed

(ii)               è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

L’Iva diviene esigibile (da parte dell’Erario):

§  per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione;

§  per le cessioni di beni immobili, al momento del relativo atto di acquisto;

§  per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento

È stato variato anche l’art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972, disponendo che le fatture (e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, progressivamente numerate) devono essere annotate “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno)”

Riepilogando:

l’AE (cfr. Circ.1/2018) ha chiarito che il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono

verificati i seguenti 2 requisiti:

1.-  effettuazione dell’operazione (per cessioni di beni: consegna/spedizione; per prestazioni di servizi: pagamento);

2.- ricevimento della fattura d’acquisto (e registrazione della fattura nel registro acquisti).

Valgano i seguenti esempi:

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

Esempio 4

Effettuazione operaz. (data fattura)

2017

2017

2017

2017

Ricezione fattura

2017

2018

entro 30/4/2019

entro 30/4/2019

Registrazione fattura

2017

2018

entro 30/4/2019 (ma con riferimento all’anno 2018): istituire sezionale

post 30/4/2019:Iva indetraibile [*]

Dichiarazione Iva

IVA 2018

IVA 2019

IVA 2019

IVA 2020

Note

IVA 2018 per anno 2017

IVA 2019 per anno 2018

IVA 2019 per anno 2018

IVA 2020 per anno 2019

Contabilità

 =

Fatture da ricevere 2017

Fatture da ricevere 2017

Fatture da ricevere 2017

[*] in questo caso l’Iva potrebbe essere detratta mediante dichiarazione integrativa mediante ravvedimento operoso sulla sanzione del 90% dell’Iva (art.6, c.1, D.Lgs.471/1997)

Pertanto, si raccomanda di attivarsi per la richiesta ai propri fornitori di tutte le fatture 2017 (per evitare di incorrere nella impossibilità di detrarre l’Iva relativa).

Andrea Delfino