15/1/2019
A partire dal 1° gennaio 2019 il regime forfettario è così modificato:
– incremento ad euro 65.000 (ragguagliati ad anno nel caso di avvio infrannuale dell’attività) della soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario con contestuale abrogazione dei requisiti attinenti al sostenimento di spese di lavoro dipendente e per beni strumentali;
– nel caso di esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso, la soglia di accesso al regime (euro 65.000) è determinata sommando i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
– esclusione dall’ambito di applicabilità di tale istituto degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che
(i) partecipano all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (art.5 TUIR), ovvero
(ii) controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali
(iii) esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte (con regime forfettario),esercitano prevalentemente l’attività in regime forfettario nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
– eliminazione della causa ostativa prevista nella previgente formulazione della legge che escludeva dal novero dei soggetti beneficiari (del regime forfettario) chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.
Per tutto quanto non modificato dalla Legge di bilancio 2019, si applicano ancora le disposizioni di cui all’art. 1, c.56/75, L. 190/2014 e cioè: rimangono immutate: la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’Iva e dalle ritenute, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali.
I soggetti forfettari non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica che per loro rimane una facoltà. Naturalmente riceveranno fatture elettroniche dai propri fornitori.
Nella fattura il soggetto forfettario dovrà indicare le seguenti diciture:
– Operazione in franchigia Iva ex art.1 comma 58 lettera a) Legge 190/2014
– Compenso non soggetto a ritenuta Irpef ex articolo 1 comma 67 Legge 190/2014
– Operazione non soggetta a fatturazione elettronica ex art.1 co.3 D.Lgs. 127/2015
– Marca da bollo applicata sull’originale ove dovuta (totale superiore a 77,47 euro)
Nel caso di adesione al regime forfettario il contribuente non può dedurre nessun tipo di spesa (salvo i contributi previdenziali obbligatori). Il meccanismo di determinazione del reddito prevede l’applicazione dell’aliquota (sostitutiva di Irpef ed addizionali) del 15% al reddito ottenuto applicando la percentuale di redditività (prevista dalla legge) propria dell’attività svolta.