1.- Finanziamenti richiesti e garanzie
Il DL 8.4.2020 n. 23 (“Decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94, prevede (ad una prima lettura):
Soggetti con ricavi o compensi inferiori a 100.000,00 euro:
Soggetti con ricavi di 3.200.000,00 euro
2.- Commissioni da corrispondere
Per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
3.- Durata del finanziamento
La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
4.- Limitazioni alla distribuzione di dividendi
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
5.- Finalità del finanziamento
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Ai fini della dimostrazione della finalità del finanziamento è utile elaborare un budget di tesoreria per dare evidenza del capitale circolante necessario e di cui si chiede il finanziamento.