Andrea Delfino, Dottore commercialista e Revisore Legale
L’art. 98 comma 1 del DL n. 18/2020 ha introdotto un regime straordinario, limitatamente al 2020, per il bonus investimenti pubblicitari. Tale regime è stato poi ampliato (con riferimento alla aliquota per il calcolo dell’agevolazione).
2.- Novità introdotte dal D.L. “Cura Italia” e dal D.L. “Rilancio”
La variazione introdotta con la citata disposizione normativa riguarda quindi due elementi:
1. base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
2. percentuale del credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50%.
In sostanza, è possibile beneficiare del credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020 anche in assenza di investimenti in anni precedenti, non essendo previsto per il 2020 il limite dell’investimento incrementale minimo dell’1%.
3.- Altre condizioni dell’agevolazione
Sono rimaste altresì invariate le condizioni dell’agevolazione, vale a dire:
4.- Presentazione della domanda
La comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020. Resta fermo il periodo ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati (1.1.2021 – 31.1.2021).