1.- Premessa
Gli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) hanno introdotto, rispettivamente:
2.- Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
2.1- Soggetto beneficiari
L’agevolazione spetta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
2.2- Ambito oggettivo
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti innovativi, come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
- programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
2.3- Ambito temporale
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
2.4- Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020 (a netto di Iva), per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.
Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.
2.5- Comunicazione delle spese
Per beneficiare del credito d’imposta, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 20.7.2020 al 30.11.2021.
La comunicazione può essere presentata in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato e utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).
2.6- Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere:
- utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari. In tal caso il credito è utilizzabile previa accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
2.7- Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
3.- Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
3.1 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo struttura.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
3.2- Ambito oggettivo
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3.3- Ambito temporale
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
3.4- Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020 (al netto di Iva);
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento (entro l’11.9.2020) la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
3.5- Comunicazione delle spese
Al fine di beneficiare del credito, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 20.7.2020 al 7.9.2020.
La comunicazione può essere presentata in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato e utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
3.6- Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24; a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile e presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- ceduto, anche parzialmente, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione del credito va effettuata dal soggetto cedente a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta e utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità. Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
[1] Disclaimer: il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica sulla tematica affrontata alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettura del presente documento.
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione[1]
Andrea Delfino, Dottore commercialista e Revisore Legale
1.- Premessa
Gli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) hanno introdotto, rispettivamente:
2.- Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
2.1- Soggetto beneficiari
L’agevolazione spetta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
2.2- Ambito oggettivo
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti innovativi, come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
- programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
2.3- Ambito temporale
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
2.4- Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020 (a netto di Iva), per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.
Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.
2.5- Comunicazione delle spese
Per beneficiare del credito d’imposta, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 20.7.2020 al 30.11.2021.
La comunicazione può essere presentata in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato e utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).
2.6- Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere:
- utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari. In tal caso il credito è utilizzabile previa accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
2.7- Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
3.- Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
3.1 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo struttura.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
3.2- Ambito oggettivo
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3.3- Ambito temporale
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
3.4- Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020 (al netto di Iva);
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento (entro l’11.9.2020) la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
3.5- Comunicazione delle spese
Al fine di beneficiare del credito, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 20.7.2020 al 7.9.2020.
La comunicazione può essere presentata in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato e utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
3.6- Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24; a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile e presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- ceduto, anche parzialmente, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione del credito va effettuata dal soggetto cedente a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta e utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità. Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.