1.‐ Imposte dirette (IRES/IRAP)
Nell’ambito dei contratti di rete è necessario distinguere tra:
2.‐ Rete‐soggetto
La rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti per effetto dell’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, è soggetto IRES e IRAP(ferma restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti) con la conseguenza che la rete-soggetto assume soggettività tributaria e dovrà adempiere a una serie di obblighi contabili e tributari: tenuta contabilità, redazione e approvazione bilancio nella forma delle SPA entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, dichiarazioni redditi, Iva, 770, ecc.).
2.1‐ Rapporti tra le imprese partecipanti
I rapporti tra le imprese partecipanti e la rete sono di natura partecipativa e sono assimilabili a quelli tra soci e società; in altri termini, con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto
l’impresa aderente assume lo status di partecipante/socio.
3.‐ Rete‐contratto
La rete-contratto, in quanto priva di personalità giuridica, non assume soggettività tributaria (quindi, non è soggetto passivo IRES né IRAP né è assoggettata a tutti gli adempimenti conseguenti: dichiarazione redditi, Irap, Iva, ecc.); l’adesione a tale contratto non determina la modificazione della soggettività tributaria delle imprese partecipanti. Perciò, le operazioni
(attive e passive) poste in essere in esecuzione del contratto di rete producono effetti direttamente in capo alle imprese partecipanti alla rete (per la parte di propria competenza).
Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole ordinarie del TUIR.
In questo caso, i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e la capofila possono configurarsi come:
3.1‐ Mandato con rappresentanza
Nel caso in cui la capofila agisca quale mandatario con rappresentanza (cioè in nome e per conto) dei contraenti, gli atti posti in essere in esecuzione del contratto di rete producono effetti direttamente in capo ai singoli rappresentati (cioè, direttamente in capo alle singole imprese partecipanti). Infatti, la spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati rende possibile la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti.
Ne deriva l’obbligo:
3.2‐ Mandato senza rappresentanza
Qualora gli atti siano posti in essere dalle singole imprese o dall’impresa capofila, senza rappresentanza, non si verificano effetti diretti tra le imprese partecipanti al contratto e i terzi.
Pertanto, nel caso di atti posti in essere in esecuzione del contratto di rete, la singola impresa mandataria (o l’eventuale capofila) si interpone rispetto al cliente/fornitore al/dal quale emetterà/riceverà fattura, “ribaltando”, poi, a sua volta i ricavi / costi ai partecipanti effettivi per conto dei quali ha agito.
4.‐ Contratto di rete: inquadramento fiscale: IVA (cenni)
Anche nel caso di tassazione IVA dobbiamo distinguere tra
2.1 mandatario con rappresentanza
2.2 mandatario senza rappresentanza
4.1‐ Rete‐soggetto
La rete-soggetto integra la soggettività passiva IVA con attribuzione alla rete di un numero di partita IVA e con la conseguenza che gli adempimenti ai fini IVA sono effettuati autonomamente dalla rete.
4.2‐ Rete‐contratto (mandato con rappresentanza)
Qualora nell’ambito della rete-contratto la capofila agisca come mandatario con rappresentanza (cioè, in nome e per conto del mandante-impresa retista), il negozio giuridico, anche ai fini dell’IVA, intercorre tra mandante (impresa “retista”) e terzo. Il mandatario (capofila) assume un ruolo, per così dire, “trasparente”. In pratica, la “prestazione di servizi”, ai fini IVA, è effettuata dal mandante (impresa retista) direttamente nei confronti del terzo, ovvero dal terzo direttamente nei confronti del mandante (impresa retista).
Conseguentemente:
4.3‐ Rete‐contratto (mandato senza rappresentanza)
Nell’ambito dell’IVA le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza (art.3, co. 3, del DPR 633/72).
La prestazione di servizi resa dal mandante al mandatario e la prestazione resa da quest’ultimo nei confronti di un terzo sono operazioni autonome; ciascuna delle due prestazioni ha rilevanza agli effetti dell’IVA (art.3, co. 3, del DPR 633/72, ultimo periodo).
Ciò determina l’obbligo di fatturare distintamente ciascuno dei due assaggi, anche se con una base imponibile diversa (secondo le percentuali di concorso ai costi e ai ricavi).
Ne deriva che, nell’ambito del contratto di rete, l’impresa capofila deve “ribaltare” i costi ed i ricavi nei confronti dei partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.
5.‐ Conclusioni
Alla luce di quanto precede, al fine di semplificare i rapporti nascenti da un eventuale contratto di rete il suggerimento è senz’altro quello di concludere un contratto nella forma di “Rete-contratto” per evitare la costituzione di una legal entity (cioè, di un soggetto giuridico a sé stante) con tutti i conseguenti adempimenti di natura contabile e tributaria cui si accennava innanzi. Questo anche in considerazione della maggiore facilità di “uscita” dalla rete (che corrisponde ad una risoluzione contrattuale e non implica la liquidazione del patrimonio del soggetto.
In questo ambito, la scelta di indirizzarsi verso il modello del mandato con rappresentanza (i cui effetti contrattuali si ripercuotono direttamente sul mandante, per “trasparenza”) o verso il modello del mandato senza rappresentanza (in cui gli effetti contrattuali rimangono in capo al mandatario che si interfaccia con l’esterno ribaltando, a sua volta, gli effetti sul mandante) vanno valutati anche alla luce di come la struttura (rete di imprese) vuole apparire all’esterno.