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Condizioni per la detraibilità IVA a cavallo d’anno

Condizioni per la detraibilità IVA a cavallo d’anno

Il DL 119/2018, modificando l’art.1 del DPR 100/98, ha previsto che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti d’acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; per cui, ad esempio, una fattura ricevuta nei primi giorni di novembre 2020, ma relativa a un’operazione effettuata (fino) al 31 ottobre 2020 (per semplificare datata fino al 31/10/2020), può essere inclusa nella liquidazione periodica del mese di ottobre 2020.


Tuttavia, il medesimo DL 119/2018 stabilisce che tale disciplina non si applica ai documenti di acquisto (fatture) relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, nel caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata a dicembre 2020 (datata fino al 31/12/2020) ma ricevuta il 5/1/2021, l’IVA non potrà essere detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2020 ma nella liquidazione di gennaio 2021.

Quindi, contabilmente al 31/12/2020 verrà rilevata una fattura da ricevere e nel 2021 verrà registrata la fattura e detratta l’IVA (stornando la fattura da ricevere precedentemente rilevata).

Invece, in caso di fatture per operazioni effettuate a dicembre 2020, ricevute nello stesso mese di dicembre 2020 ma registrate nel 2021, la detrazione potrà essere esercitata al più tardi nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2021, ferma restando la necessità di adottare un registro IVA sezionale che permetta di escludere tali operazioni dalla liquidazione IVA del mese di registrazione.

Andrea Delfino