Installazione impianti di depurazione
L’Agenzia delle Entrate (Circ. n.20 del 13/5/2011) ha riconosciuto ammissibili alla detrazione IRPEF 36% (poi portata al 50%) per lavori di ristrutturazione edilizia e all’aliquota ridotta Iva 10% l’istallazione degli addolcitori domestici (ma considerata la tipologia di bene, ritengo la fattispecie estendibile anche ai depuratori) solo se l’istallazione comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi. Si tratta di manutenzioni previste dall’art.3, lett. b), del Dpr 380/2001 (vd. nota precedente), consistenti in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici (sempre che non alterino la volumetria degli edifici).
Pertanto l’applicazione dell’aliquota del 10% non può avvenire in base all’art.7, comma 1, lett.b), della L.488/1999, in quanto detta norma si applica a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – manutenzioni ordinarie (lett.a), straordinarie (lett.b), restauro e risanamento conservativo (lett.c), ristrutturazione edilizia (lett.d) – realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ma limitatamente ai cd. “beni significativi” tra i quali non rientrano né gli addolcitori né i depuratori (Nota 2). In conclusione, l’aliquota Iva agevolata 10% sull’acquisto degli addolcitori e depuratori domestici, si applica solamente nell’ambito di un più ampio intervento di:
1. manutenzione straordinaria (Circ.20 del 13/5/2011) solo per gli immobili abitativi;
2. restauro e risanamento conservativo (n.127-terdecies della Tabella A allegata al Dpr 633/72), sia per immobili abitativi che non abitativi;
3. ristrutturazione edilizia (n.127-terdecies della Tabella A allegata al Dpr 633/72), sia per immobili abitativi che non abitativi.
Manutenzione impianti di deputazione
L’art. 17, comma 6, lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che rientrano nel reverse charge i servizi di relativi alla pulizia, demolizione, completamento e installazione di impianti relativi a edifici.
La Circolare AE n. 14/E/2015 ha fatto rientrare nella fattispecie dei servizi di installazione degli impianti anche quelli che riguardano la manutenzione e la riparazione relativa agli stessi (per esempio, prestazione di pulizia caldaia/controllo fumi), anche se eseguite da soggetti diversi da quelli che hanno operato l’installazione. Il meccanismo del reverse charge non va però applicato nel caso (cfr. Circ. AE 37/E/2015) in cui l’installazione degli impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, nel qual caso dovendosi applicare l’IVA secondo le modalità ordinarie.