Limitazioni alla detrazione Iva sulle fatture 2017 alla luce della Circolare AE n.1/2018, ulteriore chiarimento
Data 13/2/2018
Modalità di registrazione delle fatture
Con la circ. 17.1.2018 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche chiarimenti di natura operativa circa le regole di registrazione delle fatture d’acquisto, in applicazione dei nuovi termini per l’esercizio della detrazione IVA.
In particolare, è stato chiarito che, con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 con fattura ricevuta entro il 31.12.2017, la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2018.
Sotto il profilo operativo:
§ se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti;
§ se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 (tra l’1.1.2018 e il 30.4.2018) occorre istituire un’apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l’IVA non può essere detratta nell’ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2017.
Esempio
Nell’ipotesi di un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2017, per il quale la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione può invece avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura).
Coerentemente con quanto chiarito per le fatture ricevute nel 2017, la registrazione del documento ricevuto nel 2018 dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro degli acquisti soltanto se l’annotazione avviene nei primi 4 mesi del 2019.
Viene riconosciuta la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell’istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Momento di ricezione della fattura
La ricezione della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emergere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti).
Esempio 1 |
Esempio 1-bis |
Esempio 2 |
Esempio 3 |
Esempio 4 |
|
Effettuazione operaz. (data fattura) |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Ricezione fattura |
2017 |
2017 |
2018 |
entro 30/4/2019 |
entro 30/4/2019 |
Registrazione fattura |
2017 |
2018 |
2018 |
entro 30/4/2019 (ma con riferimento all’anno 2018): istituire sezionale |
post 30/4/2019: Iva indetraibile [*] |
Dichiarazione Iva |
IVA 2018 |
IVA 2018 |
IVA 2019 |
IVA 2019 |
IVA 2020 |
Note |
IVA 2018 per anno 2017 |
IVA 2018 per anno 2017 |
IVA 2019 per anno 2018 |
IVA 2019 per anno 2018 |
IVA 2020 per anno 2019 |
Contabilità |
= |
Fatture da ricevere 2017 |
Fatture da ricevere 2017 |
Fatture da ricevere 2017 |
Fatture da ricevere 2017 |
[*] in questo caso l’Iva potrebbe essere detratta mediante dichiarazione integrativa mediante ravvedimento operoso sulla sanzione del 90% dell’Iva (art.6, c.1, D.Lgs.471/1997) |