• +080 3720110
  • segreteria@tladvice.it

Author Archive Andrea Delfino

Limitazioni alla detrazione Iva sulle fatture 2017 alla luce della Circolare AE n.1/2018, ulteriore chiarimento

Limitazioni alla detrazione Iva sulle fatture 2017 alla luce della Circolare AE n.1/2018, ulteriore chiarimento

Data 13/2/2018

Modalità di registrazione delle fatture

Con la circ. 17.1.2018 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche chiarimenti di natura operativa circa le regole di registrazione delle fatture d’acquisto, in applicazione dei nuovi termini per l’eser­cizio della detrazione IVA.

In particolare, è stato chiarito che, con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 con fattura ricevuta entro il 31.12.2017, la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Sotto il profilo operativo:

§  se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti;

§  se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 (tra l’1.1.2018 e il 30.4.2018) occorre istituire un’apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l’IVA non può essere detratta nell’ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2017.

 Esempio

Nell’ipotesi di un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2017, per il quale la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione può invece avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura).

Coerentemente con quanto chiarito per le fatture ricevute nel 2017, la registrazione del documento ricevuto nel 2018 dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro degli acquisti soltanto se l’annotazione avviene nei primi 4 mesi del 2019.

 

Viene riconosciuta la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell’istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Momento di ricezione della fattura

La ricezione della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emer­gere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti).

 

Esempio 1

Esempio 1-bis

Esempio 2

Esempio 3

Esempio 4

Effettuazione operaz. (data fattura)

2017

2017

2017

2017

2017

Ricezione fattura

2017

2017

2018

entro 30/4/2019

entro 30/4/2019

Registrazione fattura

2017

2018
(in questo caso va istituito un sezionale e l’Iva relativa deve confluire nella dichiarazione IVA 2018 (anno 2017)

2018

entro 30/4/2019 (ma con riferimento all’anno 2018): istituire sezionale

post 30/4/2019: Iva indetraibile [*]

Dichiarazione Iva

IVA 2018

IVA 2018

IVA 2019

IVA 2019

IVA 2020

Note

IVA 2018 per anno 2017

IVA 2018 per anno 2017

IVA 2019 per anno 2018

IVA 2019 per anno 2018

IVA 2020 per anno 2019

Contabilità

 =

Fatture da ricevere 2017

Fatture da ricevere 2017

Fatture da ricevere 2017

Fatture da ricevere 2017

[*] in questo caso l’Iva potrebbe essere detratta mediante dichiarazione integrativa mediante ravvedimento operoso sulla sanzione del 90% dell’Iva (art.6, c.1, D.Lgs.471/1997)

Calendario degli adempimenti Iva per l’anno 2018

Di seguito si espone il calendario degli adempimenti Iva per l’anno 2018

Data elaborazione: 8/2/2018

Termine

Adempimento

28-feb-18

Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017

16-mar-18

Saldo IVA 2017

06-apr-18

“Spesometro” II semestre 2017

30-apr-18

Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

31-mag-18

Comunicazione liquidazioni I trimestre 2018

31-mag-18

“Spesometro” I trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)

1° ottobre 2018

“Spesometro” I semestre 2018 (per chi invia su base semestrale)

(il 30 settembre è domenica)

“Spesometro II trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)

1° ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica)

Comunicazione liquidazioni II trimestre 2018

30-nov-18

“Spesometro” III trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)

30-nov-18

Comunicazione liquidazioni III trimestre 2018

27-dic-18

Acconto IVA 2018

Credito d’imposta nel Mezzogiorno 2017

Credito d’imposta nel Mezzogiorno 2017 slide 

Limitazioni alla detrazione Iva sulle fatture 2017 alla luce della Circolare AE n.1/2018

Data 24/1/2018

La circolare 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito come interpretare le modifiche normative in materia di detrazione Iva che si riepilogano di seguito. Pertanto, la nostra precedente mail (qui sotto) si intende integralmente superata.

L’art. 2, co. 1, del D.L. 50/2017 ha riformulato il secondo periodo dell’art. 19, co. 1, del D.P.R. 633/1972, stabilendo che – a decorrere dalle fatture emesse dal 1/1/2017 – “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati

(i)                 sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (da parte dell’Erario) ed

(ii)               è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

L’Iva diviene esigibile (da parte dell’Erario):

§  per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione;

§  per le cessioni di beni immobili, al momento del relativo atto di acquisto;

§  per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento

È stato variato anche l’art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972, disponendo che le fatture (e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, progressivamente numerate) devono essere annotate “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno)”

Riepilogando:

l’AE (cfr. Circ.1/2018) ha chiarito che il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono

verificati i seguenti 2 requisiti:

1.-  effettuazione dell’operazione (per cessioni di beni: consegna/spedizione; per prestazioni di servizi: pagamento);

2.- ricevimento della fattura d’acquisto (e registrazione della fattura nel registro acquisti).

Valgano i seguenti esempi:

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

Esempio 4

Effettuazione operaz. (data fattura)

2017

2017

2017

2017

Ricezione fattura

2017

2018

entro 30/4/2019

entro 30/4/2019

Registrazione fattura

2017

2018

entro 30/4/2019 (ma con riferimento all’anno 2018): istituire sezionale

post 30/4/2019:Iva indetraibile [*]

Dichiarazione Iva

IVA 2018

IVA 2019

IVA 2019

IVA 2020

Note

IVA 2018 per anno 2017

IVA 2019 per anno 2018

IVA 2019 per anno 2018

IVA 2020 per anno 2019

Contabilità

 =

Fatture da ricevere 2017

Fatture da ricevere 2017

Fatture da ricevere 2017

[*] in questo caso l’Iva potrebbe essere detratta mediante dichiarazione integrativa mediante ravvedimento operoso sulla sanzione del 90% dell’Iva (art.6, c.1, D.Lgs.471/1997)

Pertanto, si raccomanda di attivarsi per la richiesta ai propri fornitori di tutte le fatture 2017 (per evitare di incorrere nella impossibilità di detrarre l’Iva relativa).

Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinato a strutture produttive

La misura è destinata a imprese ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

  • Il credito d’imposta è graduato in base alle dimensioni dell’impresa: 45% per le imprese fino a 50 dipendenti, 35% per le imprese fra 50 e 250 dipendenti, 25% per le grandi imprese (per le start-up con soci fino al 65%)
  • L’agevolazione riguarda gli interventi in beni strumentali nuovi, sia materiali (macchinari) sia immateriali (SW)
  • Non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o aventi ad oggetto le medesime spese
  • Garanzia dello Stato per l’investimento bancario per le imprese che hanno ottenuto il rating di legalità

Strumenti di finanza agevolata: voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Strumenti di finanza agevolata. Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

 

–      Chi: Pmi che attuano progetti finalizzati all’adozione di interventi di digitalizzazione dei progetti aziendali e di ammodernamento tecnologico.

–    Contributo: ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10mila euro, in misura del 50% del totale delle spese ammissibili.

–     Requisiti: Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione dei Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l’apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa.

–  Domanda: la domanda di accesso alle agevolazioni potrà essere presentata dall’impresa esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nella sezione Voucher digitalizzazione del sito web del Ministero, che sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.

–  Spese ammissibili: le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del Voucher. L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher.

L’acquisto, deve essere effettuato successivamente alla prenotazione dei Voucher.

Ambiti di attività

Spese ammissibili

a) Miglioramento dell’efficienza aziendale

b) modernizzazione dell’organizzazione del lavoro

c) sviluppo di soluzioni di e-commerce

Hardwaresoftware e servizi di consulenza specialistica

d) Connettività a banda larga e ultralarga

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)

Spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum (con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga)

e) Collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)

Spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare

f) Formazione qualificata nel campo ICT del personale

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e)

Spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell’impresa beneficiaria)

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono ritenersi ammissibili i computer e le relative periferiche (monitor, stampanti, plotter ecc) e i devices utilizzati per uso esclusivo aziendale (tablet, smartphone, ecc.).

Spese non ammissibili 

Sono sempre escluse dalle agevolazioni le spese relative a (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal decreto 23 settembre 2014;

  • beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  • beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d’uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso;
  • soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;
  • servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell’impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
  • servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;
  • canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service – SaaS;
  • canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
  • beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
  • commesse interne all’azienda;
  • materiali di consumo;
  • imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA
  • canoni di leasing.