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Author Archive Andrea Delfino

Agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo, novità nel Ddl 2019

6 novembre 2018
Ci sono novità per le agevolazioni fiscali sugli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e sono contenute nel Ddl di bilancio 2019.
La bozza del Ddl. di bilancio 2019, infatti, prevede modifiche al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013. Ecco le principali novità.
Sarebbe prevista nuovamente la misura generale del 25%, applicando la misura del 50% soltanto sulle spese incrementali relative a:
– personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
– contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nonché con imprese residenti start-up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
Infine, già a partire dal 2018, l’utilizzo del credito d’imposta sarebbe subordinato all’adempimento degli obblighi di certificazione.

La rivalutazione delle quote societarie

30 ottobre 2018
La bozza del Ddl di bilancio 2019 riapre l’agevolazione fiscale della rivalutazione delle quote societarie (artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001).
Se dovesse essere approvato questo testo, anche per il 2019 sarà consentito a persone fisiche (e società semplici) di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate (e dei terreni) posseduti alla data del 1° gennaio 2019, al di fuori del regime d’impresa.
L’agevolazione consiste nella possibilità rivalutare il valore di carico delle quote detenute al valore stabilito da una apposita perizia di stima (da giurare entro il 30 giugno 2019) pagando sul valore rivalutato un’imposta sostitutiva dell’8%. Così facendo, in sede di cessione delle quote, si eviterà di pagare le imposte sulla plusvalenza realizzata.A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2019:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione (o del terreno);
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Per valutare la convenienza dell’agevolazione, le imposte sostitutive sopracitate dovranno essere confrontate con la nuova tassazione al 26% per i capital gain sulle partecipazioni qualificate e non qualificate che è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2019 dalla legge di bilancio 2018.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione, si conferma che sarà possibile:
– detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
– oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

Chiarimenti su aliquota Iva per impianti di depurazione.

Regole sul blocco delle compensazioni F24

Bonus per gli investimenti pubblicitari, nuove regole

Mercoledì,  25 luglio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, è stato pubblicato il DPCM 16 maggio 2018 n.90, ossia il regolamento con modalità e criteri per la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidianiperiodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione di quanto disposto dall’art.57-bis del DL 50/2017 convertito.

Si ricorda che l’articolo appena citato, modificato dall’art.4 del DL 148/2017 convertito, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

Il credito d’imposta è riconosciuto a: imprese (titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano); lavoratori autonomi (incluse quindi le professioni regolamentate); enti non commerciali.
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati: sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il DPCM individua le disposizioni applicative con riferimento:
– ai soggetti beneficiari;
– agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
– ai limiti e alle condizioni dell’agevolazione concedibile;
– alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
– all’effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

 

Voucher digitalizzazione: proroga dei termini

Voucher digitalizzazione: proroga termini

3 agosto 2018

E’ stato prorogato al 14 dicembre 2018 il termine per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico ai fini dell’ottenimento del voucher digitalizzazione.

Il termine iniziale per la presentazione delle richieste di erogazione del voucher rimane fissato al 14 settembre 2018. Il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione è prorogato al 14 marzo 2019. In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutti i titoli di spesa.

Come si ricorderà con il decreto 29 marzo 2018  il MISE ha stabilito che la richiesta di erogazione del voucher digitalizzazione potrà essere inviata dal 14 settembre 2018.

Con Decreto del 1° giugno 2018 è stato reso disponibile l’elenco delle imprese assegnatarie con indicazione dell’importo prenotato.

Qualora si fosse deciso o si decidesse di continuare la procedura per l’ottenimento del voucher, è poi necessario osservare le indicazioni seguenti:

  1. comunicare al fornitore di inserire nella fattura di vendita la seguente dicitura: “Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014” (la fattura deve essere emessa entro 6 mesi dal 14 marzo 2018, quindi entro il 14 settembre 2018);
  2. effettuare un pagamento distinto per ciascuna fattura utilizzando il bonifico bancario SEPA Credit Transfer (SCT) con indicazione della causale “Bene acquistato ai sensi del decreto MISE 23 settembre 2014”;
  3. procurarsi gli estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto;
  4. far compilare e sottoscrivere al fornitore l’apposita liberatoria (Allegato 4 del decreto direttoriale MISE 24 ottobre 2017) e farsi rilasciare la fotocopia di un suo documento di identità;
  5. predisporre il resoconto del progetto (Allegato 5 del decreto direttoriale MiSE 24.10.2017);
  6. predisporre e inviare insieme ai documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 la richiesta di erogazione del voucher (Allegato A del decreto direttoriale MiSE 14.03.2018) dal 14 settembre al 13 dicembre 2018, così come stabilito dal  29.03.2018.

L’erogazione dell’incentivo da parte del MISE deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Carburanti, l’Agenzia Entrate illustra le modalità di pagamento

10 aprile 2018

Dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all’avvenuto pagamento tracciato dell’acquisto. La legge 205/2017 ha previsto come mezzi ammessi per il pagamento le carte di credito, di debito e prepagate.

Con Provvedimento Direttoriale del 4 aprile 2018, le Entrate hanno ufficializzato il loro parere, considerando come  strumenti validi di pagamento tracciati:

  1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  2. i pagamenti elettronici (articolo 5 D.Lgs. 82/2005), tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

A decorrere dal prossimo 1° luglio, inoltre, le cessioni di carburante dovranno essere accompagnate da una  fatturazione elettronica. La fattura elettronica dovrà essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. L’unico pagamento non ritenuto ammissibile è quello effettuato per contante.

Un ulteriore problema era quello del comparto delle imposte dirette. Anche nell’articolo 164 Tuir, infatti, è stata inserita una norma che vincola la deduzione del costo ad un pagamento tracciato, ma la forma di tale pagamento era arginata alle sole forme della carta di debito, di credito o prepagata.

Il vantaggio del Provvedimento è quello di assimilare in tutto e per tutto il comparto Iva a quello delle imposte dirette.

Dal punto di vista pratico, molti contribuenti (soprattutto se gestiscono importanti flotte aziendali) si stanno orientando verso la certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione mediante la procedura del cd.“netting”: il sistema di rifornimento gestito mediante l’utilizzo di specifiche carte “fedeltà” rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere che inviano fattura per gli acquisti di carburante fatti sulla propria rete di distributori in tutta Italia.

Peraltro, tale tipologia di acquisto del carburante potrebbe essere anche pratica alla luce del fatto che – a partire dal1/7/2018 – la scheda carburante verrà abolita e i distributori di carburante dovranno obbligatoriamente emettere fattura elettronica.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

L’iter di approvazione “ordinaria” del bilancio 2017

La prima fase dell’iter che porta all’approvazione del bilancio d’esercizio è costituita dalla redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione da parte dell’organo amministrativo. In particolare “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” e, “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, …”. Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte.  Il termine per la trasmissione all’organo di controllo, quindi, dipende dal giorno in cui è stata convocata l’assemblea che deve deliberare l’approvazione del bilancio, dovendo essere individuato a ritroso. Il  termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per questo, con riferimento al bilancio 1° gennaio 2017 –31 dicembre 2017, la convocazione dell’assemblea deve essere fissata, al massimo, entro il 30 aprile 2018. Il collegio sindacale o il revisore ha, in sostanza, 15 giorni di tempo per redigere la propria relazione poiché il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione, la stessa relazione dell’organo di controllo devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione.

 

Rivalutazione partecipazioni in società non quotate

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ NON QUOTATE  

L’art. 1, commi 997 e 998, della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, detenute, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2018.

La rivalutazione consente di pagare un’imposta (sostitutiva) dell’8% sul valore della partecipazione, in luogo del versamento Irpef sulla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione, o in luogo dell’imposta del 26% sulla plusvalenza lorda. L’aliquota sostitutiva viene calcolata sul valore di stima aggiornato in base alla perizia giurata, da fare entro il termine del al 30 giugno 2018.

Possono accedere alla rivalutazione le  persone fisiche, le   società semplici, gli  enti non commerciali e  soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Le partecipazioni devono essere detenute alla data del  1° gennaio 2018, non devono rappresentare beni di impresa e non devono essere relative a società quotate in borsa.

Per poter beneficiare dell’agevolazione si paga (in unica soluzione entro il 30 giugno 2018, o in 3 rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data, con maggiorazione degli interessi del 3% sulla seconda e la terza rata) un’imposta sostituiva dell’8% sia sulle partecipazioni qualificate che su quelle non qualificate.

Per potere usufruire della rivalutazione, la legge impone la redazione di una perizia giurata di stima del valore della partecipazione che si intende rivalutare. La perizia va giurata entro il 30 giugno 2018 e deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall’articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente dai seguenti soggetti:

  • iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • iscritti nel Registro dei revisori legali.
  • I periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011.

La perizia giurata implica la validità e le responsabilità previste dall’art. 64 del c.p.c. da parte del professionista abilitato.  Il valore determinato   sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi nella determinazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c e c-bis, del TUIR, emergente nella vendita delle predette quote societarie.

Dal prezzo di vendita della quota si sottrae quindi il valore periziato, annullando (ove il prezzo di vendita viene fatto coincidere con il valore stimato) o comunque riducendo la plusvalenza latente formatasi nel tempo.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà essere inferiore al valore di perizia; tuttavia la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente. Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società.

Dovranno essere conservati tutti i documenti ai fini di eventuali controlli, la perizia e  i dati identificativi dell’estensore della perizia, il codice fiscale della società periziata, le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva.

Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Il Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (circ. Min. Sviluppo economico 9.2.2018 n. 59990)

Con la circ. 9.2.2018 n. 59990, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 con particolare riferimento al settore di sviluppo software.
In linea generale, viene affermato che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel c.d. “Manuale di Frascati” costituiscono fonte interpretativa di riferimento anche ai fini dell’applicazione del credito d’imposta in esame alle imprese che svolgono attività di sviluppo software.
Vengono, inoltre, riportati alcuni esempi volti ad illustrare il concetto di ricerca e sviluppo nell’ambito delle attività di sviluppo di software e altri esempi di attività routinarie o ordinarie che, pur essendo correlate al software, non presentano contenuti di ricerca e sviluppo.